Statuto ASIC

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO


Art. 1 - Denominazione

E' costituita, senza scopo di lucro o finalità politiche, l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ITALIANA DI CONIGLICOLTURA"

contraddistinta dalla sigla ufficiale "ASIC", che raggruppa soci italiani iscritti alla "WRSA - World Rabbit Science Association" ed è regolata dal presente Statuto.


Art. 2 - Sede

L'Associazione ha la sede che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo su delega dell'Assemblea.

Art. 3 - Scopi

Scopo dell'Associazione è:

  1. facilitare in ogni modo possibile gli scambi di conoscenza e di esperienze tra persone che operano nelle varie branche della coniglicoltura, attraverso la produzione, le tecniche di marketing, l'insegnamento, le ricerche, le dimostrazioni;
  2. facilitare la divulgazione delle nozioni pertinenti tutti i settori della coniglicoltura in ambito nazionale ed internazionale;
  3. stabilire i rapporti con le Autorità italiane preposte alla coniglicoltura e con le organizzazioni nazionali ed internazionali interessate alla medesima;
  4. preparare ed organizzare la partecipazione a conferenze, manifestazioni, convegni, congressi inerenti il settore. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  3. da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento.

Art. 5 - Esercizi sociali

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non commerciali, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - Soci

Possono essere soci tutti coloro, persone ed Enti (Associazioni, Istituti, Società) che ne condividono gli obiettivi la cui domanda scritta di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio medesimo.

L'iscrizione all'"ASIC" comporta l'adesione alla "WRSA - World Rabbit Science Association".

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo può revocare, in modo insindacabile, per gravi e motivate ragioni di incompatibilità con gli scopi dell'associazione, la qualità di socio, salvo che per i membri dello stesso Consiglio Direttivo.

Ogni socio si attiverà in modo personale, spontaneo e gratuito per conseguire le finalità dell'associazione secondo le proprie capacità e possibilità. Su mandato del Consiglio Direttivo possono effettuarsi rimborsi delle spese sostenute dai Soci.

I soci sono:

  1. fondatori: sono i soci fondatori, che partecipano alla costituzione dell'associazione e firmano l'atto costitutivo;
  2. ordinari: sono coloro che, avendo domandato di diventare tali e chiesto l'iscrizione, contribuiscono alla realizzazione delle iniziative con la propria opera spontanea e gratuita;
  3. sostenitori: sono coloro che, avendo domandato di diventare tali e chiesto l'iscrizione, contribuiscono in misura maggiore alla realizzazione delle iniziative con la propria opera spontanea e gratuita o con il versamento di una maggior quota annuale,
  4. benemeriti: sono coloro che, per titoli, riconoscimenti, cultura e alto valore scientifico manifestano il proprio interesse verso le finalità dell'associazione. Tutti i soci iscritti hanno diritto di partecipare all'Assemblea. E' garantito a tutti i soci il diritto recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Diritti dei Soci

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci hanno diritto:

  1. a ricevere le comunicazioni dell'Associazione;
  2. a ricevere ogni informazione reputata utile.


Art. 8 - Qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde a causa del mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi.

La quota non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi e né a causa di morte.

Art. 9 - Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto fino ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci in un'unica votazione sulla base di due liste di candidati espressi rispettivamente dal Settore della Ricerca e da quello della Produzione.

Faranno parte del Consiglio Direttivo i primi sei eletti tra i candidati del settore della Ricerca ed i primi tre tra quelli della Produzione.

Essi rimangono in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili solo per altri due mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio Direttivo, assenti ingiustificati per due sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica e vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo stesso, in ordine di graduatoria, tra i candidati non eletti dall'Assemblea.

La stessa procedura viene seguita in caso di dimissioni o decesso di un consigliere.

I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, cui spetta la ratifica della sostituzione.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Nomina nel proprio seno il Presidente, due Vice-Presidenti e un Segretario-Tesoriere, anche all'infuori dei componenti del Consiglio, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Presidente ed un Vice-Presidente devono provenire dal settore della Ricerca, l'altro Vice-Presidente dal settore della Produzione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio (in essi compresi il Presidente ed un Vice-Presidente) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza, dal vice Presidente anziano.

Della riunione del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 12 - Compiti e poteri

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

In particolare il Consiglio Direttivo:

  1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari e per la gestione delle attività intraprese dall'associazione;
  2. decide sugli investimenti patrimoniali;
  3. delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro esclusione;
  4. decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con i terzi;
  5. predispone ed approva ogni anno il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, convoca l'assemblea dei soci;
  6. stabilisce gli incarichi dei soci;
  7. delibera le modalità di reperimento, di accettazione e di utilizzazione delle risorse economiche;
  8. conferisce e revoca procure;
  9. decide di avvalersi di prestazioni professionali e non, sia retribuite che gratuite di terzi;
  10. propone le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Art. 13 - Giunta esecutiva

Il Presidente, due Vice-Presidenti, un consigliere designato ed il Segretario-Tesoriere costituiscono la Giunta Esecutiva che agisce su mandato del Consiglio Direttivo. Essi fanno parte di diritto di ogni Comitato o Sottocomitato eventualmente costituito.

Art. 14 - Rappresentanza legale

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 15 - Assemblee

L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno dal Presidente; l'Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta scritta di non meno di un terzo dei soci, oppure per iniziativa del Consiglio Direttivo.

L'assemblea Ordinaria sarà tenuta entro il 31 dicembre di ogni anno per approvare le relazioni annuali ed i bilanci.

La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve avvenire con 30 giorni di anticipo a mezzo di lettera spedita agli associati via e-mail, o qualora non possibile via posta ordinaria, nella quale siano esattamente indicati luogo, giorno ed ora di riunione. La convocazione sarà inoltre pubblicizzata dalla Stampa di settore.

L'Assemblea di seconda convocazione potrà aver luogo almeno un'ora dopo quella di prima convocazione.

L'Assemblea di prima convocazione sarà valida con la presenza di almeno il 50% dei Soci e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea di seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le eventuali proposte di modifiche allo Statuto debbono pervenire per raccomandata al Presidente entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Assemblea Straordinaria, convocata nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria, delibera sulle modifiche di Statuto, che saranno approvate a maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sulla determinazione delle quote sociali, sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, dei Probiviri e sulle modifiche allo statuto e su quant'altro alla stessa demandato dalla legge o dal Consiglio.

Art. 17 - Partecipazioni all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Ogni socio può rappresentare in assemblea fino a tre soci mediante delega scritta.

Art. 18 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente anziano, se nominato. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto da due membri eletti dall'Assemblea.
Esso esercita tutti i compiti attribuiti dal codice civile.

Art. 20 - Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci.

I Probiviri pronunciano le loro decisioni secondo equità in merito a qualsiasi vertenza che sorgesse tra i soci e l'Associazione nell'ambito di attività dell'Associazione stessa.

Art. 21 - Rapporti con la WRSA

In relazione all'art. 8 dello Statuto della WRSA:

  1. l'Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura è costituita da 10 o più membri della WRSA.;
  2. il Segretario-Tesoriere dell'Associazione Italiana è responsabile della raccolta delle sottoscrizioni annuali degli associati e dell'inoltro delle quote al Tesoriere e/o al Segretario della WRSA;
  3. entro il 1° dicembre dell'anno precedente la scadenza del Consiglio Direttivo della WRSA, l'assemblea dei soci dell'ASIC provvederà a nominare i membri ai quali ha diritto in seno al Consiglio della WRSA, secondo le norme dello Statuto della stessa.

Art. 22 - Bilancio delle Attività della Associazione

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'assemblea dei Soci è convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza di ¾ (tre quarti) dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non commerciali con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.